STATUTO
Art. 1. – Denominazione e Sede
1.1. L'Associazione musicale è denominata"CORO VOICE
IN PROGRESS" (abbreviato V.i.p.)
1.2. La sede associativa viene stabilita in Selvazzano Dentro
(PD) , via Genova 4. La Sede associativa potrà essere
spostata, sempre in Padova e provincia, senza la necessità
di variare il presente Statuto. La sede legale è ubicata
presso l'abitazione del Presidente.
Art. 2. – Finalità
2.1. Fini associativi sono lo studio, la pratica, l'approfondimento,
in forma collettiva, e la diffusione del canto corale nelle
sue svariate forme e generi.
2.2. La pratica, lo studio e l'approfondimento di tale disciplina
è riservato agli Associati, mentre la diffusione della
stessa è rivolta alla generalità, pertanto non
limitata agli Associati.
2.3. Per il miglior perseguimento dei fini divulgativi della
musica corale l'Associazione potrà promuovere, organizzare
o partecipare a spettacoli rivolti alla generalità, pubbliche
esecuzioni, dibattiti, conferenze, corsi di aggiornamento e
di approfondimento, anche in collaborazione con enti pubblici,
amministrazioni locali e organizzazioni di carattere privato.
2.4. Tutte le esibizioni pubbliche dell'Associazione, come pure
ogni altra forma di attività associativa, si intendono
a titolo rigorosamente amatoriale e non professionale.
Art. 3. – Carattere e tipologia dell'Associazione
3.1. L'Associazione non persegue fini di lucro. Essa ha carattere
esclusivamente amatoriale ed è apartitica.
3.2. L'Associazione assume la forma di "Associazione non
riconosciuta" ai fini del Codice Civile, e quella di "ente
non commerciale" ai fini fiscali, anche se potrà
svolgere in via accessoria e marginale, attività commerciale
per coprire per quanto possibile le spese necessarie al conseguimento
degli scopi associativi.
3.3. Non è consentita in alcun modo la remunerazione
degli Associati per le loro prestazioni in ambito associativo,
così come la distribuzione e l'assegnazione di utili.
3.4. Eventuali utili conseguiti dall'Associazione potranno tuttavia
costituire rimborso parziale delle spese sostenute per svolgere
l'attività associativa, purché comprovate a piè
di lista e autorizzate, per ammortamento impianti, ovvero, una
volta coperte le spese, andare ad accrescere il patrimonio associativo.
Art. 4. – Dotazione patrimoniale
4.1. L'Associazione provvede alle attività statutarie
con l'apporto volontaristico e non remunerato degli Associati,
nonché con i mezzi finanziari messi a disposizione dagli
stessi Associati e da terzi.
4.2. Tutti gli Associati sono tenuti a contribuire in misura
equivalente alla dotazione patrimoniale dell'Associazione.
4.3. Costituiscono altresì dotazione patrimoniale gli
eventuali impianti (strumenti musicali, amplificazione, illuminazione,
registrazione, mobili, immobili, materiale didattico vario)
eventuali donazioni e contributi provenienti da associati, persone
o enti privati e/o pubblici, le entrate che derivano da saltuarie
prestazioni amatoriali, i frutti derivanti dall'impiego della
dotazione.
4.4. In caso di scioglimento, il patrimonio associativo o le
sopravvenienze attive di esso non potranno essere devolute ad
alcuno degli Associati, ma dovranno essere destinate ad altra
associazione o ente che persegua finalità analoghe o
similari.
Art. 5. – Organi dell'Associazione
Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea degli Associati,
il Consiglio Direttivo e il Presidente.
Art. 6. – Associati
6.1. Sono Associati all'Associazione le persone fisiche che
hanno sottoscritto il presente Atto Costitutivo Statuto nonché
le persone fisiche ammesse a farne parte, a seguito di approvazione
del Consiglio Direttivo.
6.2. Gli associati sono tenuti al versamento di un'eventuale
quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo.
6.3. Gli Associati sono tenuti a collaborare alla realizzazione
degli scopi associativi nelle forme stabilite dall'Assemblea
e secondo le proprie possibilità.
6.4. La qualifica di Associato si perde per dimissioni, per
decesso o per esclusione deliberata, dal Consiglio direttivo
o dall'assemblea degli associati, anche in seguito a comportamenti
ritenuti non consoni e disonorevoli per l'attività associativa.
Art. 7. – Assemblea degli Associati
7.1. L'Assemblea è formata da tutti gli Associati. L'Assemblea
è costituita con la presenza di almeno 3/4 di loro, o
con delega: ogni associato ne può ricevere una sola.
7.2. Essa si riunisce almeno una volta all'anno in via ordinaria
e delibera sempre a maggioranza semplice dei presenti di età
superiore a 18 anni. In caso di parità prevale il voto
del Presidente in carica o uscente.
7.3. L'Assemblea stabilisce le attività associative in
via preventiva, affidandone al Presidente e al Consiglio Direttivo
la responsabilità per l'esecuzione materiale.
7.4. L'Assemblea delinea il Preventivo Economico ogni anno e
approva il Rendiconto Consuntivo.
7.5. L'Assemblea provvede al rinnovo della carica del Presidente
e del Consiglio Direttivo ogni tre anni o quando necessario
a seguito di dimissioni, decesso o esclusione.
7.6. Può essere richiesta la convocazione di Assemblea
Straordinaria dalla maggioranza semplice degli associati maggiorenni
e fatta pervenire la stessa richiesta firmata dai richiedenti
al Presidente.
Art. 8. – Il Consiglio Direttivo
8.1. Il Consiglio Direttivo è formato da quattro membri
eletti dall'Assemblea degli associati più il Direttore
Artistico che vi fa parte di diritto. Il Consiglio Direttivo
elegge al suo interno: Il Presidente, il Vice-Presidente, Il
Segretario e il Tesoriere.
8.2. Il Consiglio Direttivo attribuisce ai singoli Consiglieri
le proprie responsabilità e attua le proposte e le decisioni
assunte dall'Assemblea degli associati valutandone attentamente
i contenuti.
8.3. Il Consiglio Direttivo, può istituire particolari
commissioni di lavoro, o interagire anche attraverso organismi
e istituzioni per la realizzazione di progetti in linea con
le finalità dell'associazione stessa.
8.4 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni: se per qualsiasi
motivo venisse a mancare un consigliere subentra il primo dei
non eletti.
8.5 Il Consiglio Direttivo è convocato periodicamente
dal Presidente ed in via straordinaria da almeno un terzo dei
suoi membri. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato entro
15 giorni dal Presidente.
Art. 9. – Il Presidente
9.1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli Associati
fra gli Associati maggiorenni e resta in carica per tre anni,
tranne i casi di dimissioni anticipate, decesso o revoca da
parte dell'Assemblea.
9.2. Egli convoca e presiede l'Assemblea degli Associati e,
in caso di impedimento è sostituito nelle sue funzioni
dal Vice-Presidente.
9.3. Il Presidente è responsabile della gestione economica
dell'Associazione, su mandato conferito dall'Assemblea degli
Associati: la gestione economica è stabilita attraverso
il bilancio preventivo.
9.4. Fra i poteri del Presidente rientrano inoltre:
9.4.1. quello di aprire e chiudere conti presso istituti bancari
e postali, firmarne i relativi assegni, dare e sottoscrivere
disposizioni di qualunque tipo agli istituti bancari e postali
presso i quali l'Associazione detiene rapporti, ivi compresa
la delega di firma ad altro Associato o a terzi.
9.4.2. sottoscrivere impegni o richieste, per conto dell'Associazione,
verso terzi e la Pubblica Amministrazione, enti locali e privati.
9.4.3. rilasciare dichiarazioni o quietanze, concludere contratti.
9.4.4. stare in giudizio per conto e a spese dell'Associazione.
Art. 10. – Il Vice-Presidente. il Segretario.
il Tesoriere
10.1. Il Vice-Presidente, sempre eletto all'interno del Consiglio
Direttivo, sostituisce in sua assenza il Presidente ed è
in ogni modo tenuto a coadiuvare l'attività dello stesso
e del Consiglio Direttivo.
10.2. Il Segretario, eletto dal Consiglio Direttivo, collabora
nell'attività redigendo i verbali dell'Assemblea e del
Consiglio Direttivo, nonché si assume l'incarico di curare
i rapporti di corrispondenza con i vari enti e in genere di
tutta la stesura della documentazione scritta del coro.
10.3 Il Tesoriere, redige il bilancio preventivo e consuntivo
del coro d'intesa col Consiglio Direttivo e sotto approvazione
dell'Assemblea degli Associati: gestisce il fondo cassa del
coro ed è tenuto ad informare in qualsiasi momento gli
associati sulla situazione economica e finanziaria stessa dell'Associazione.
Art. 11. – Regolamento e altre norme applicabili
11.1. L'Associazione potrà dotarsi di un regolamento
interno, ove ritenuto necessario.
11.2. L'Associazione potrà aderire ad associazioni, enti
o federazioni a carattere nazionale, nonché a convenzioni
con enti pubblici o privati, per offrire ai propri Associati
proficue opportunità e facilitazioni.
11.3. Per quanto qui non previsto valgono le disposizioni di
legge in materia di Associazioni non riconosciute.
Art. 12. – Durata
La durata dell'Associazione è illimitata. In caso di
scioglimento vale quanto indicato all'art. 4.4.
Il presente Atto Costitutivo - Statuto viene sottoscritto da
tutti gli Associati fondatori presenti.
Selvazzano Dentro, lì 20 Febbraio2008